Testo Unico in materia di tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
INFORMATIVA AGLI ASSOCIATI
a cura del Centro Studi Nazionale
In attesa della risposta all’interpello inoltrato dall’ANACI in data 6 marzo 2009 al Ministero del Lavoro ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 124/2004 in ordine all’applicabilità del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ambito condominiale, sono state acquisite le seguenti indicazioni formulate dal Ministro Sacconi e dal Direttore generale per l’attività ispettiva Paolo Pennesi in occasione del convegno ANACAM del 22 aprile 2009 a Roma “La sicurezza: un dovere per tutti. Ascensori sicuri in stabili sicuri”.
Per superare la difficoltà di individuare il datore di lavoro (la titolarità del rapporto dovrebbe essere riferita ai condomini) il Ministero, confermando quanto già evidenziato nella circolare n. 28/1997 (riferita alla previgente normativa), è dell’avviso che, ai soli fini dell’assolvimento degli obblighi di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori, l’amministratore viene considerato “datore di lavoro” e costituisce il soggetto al quale va interamente riferita la gestione del personale dipendente, sollecitando eventualmente una espressa attribuzione di tale “incarico” in sede di nomina da parte dell’assemblea.
Anche se la problematica non è di diretto interesse ANACI, non sono comunque chiarite le responsabilità in caso di assenza dell’amministratore (principalmente quando i condomini sono meno di cinque e la relativa nomina non è obbligatoria ai sensi di legge).
L’amministratore non è obbligato alla redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR) previsto dall’art. 28 del TUS, ma…….la valutazione dei rischi va effettuata soprattutto ai fini di una corretta formazione ed informazione dei dipendenti condominiali e ad oggi il nostro ordinamento giuridico riconosce nella forma scritta l’unico elemento sicuramente probante per ogni adempimento. Al riguardo tuttavia è opportuno ricordare che, in sede di applicazione della precedente normativa di cui al D.Lgs. n. 626/94, il Ministero ha a suo tempo chiarito che nell’ambito condominiale la valutazione dei rischi non doveva essere effettuata in forma scritta (circolare n. 30 del 5/3/1998) pur esistendo la necessità di valutare il rischio e l’obbligo di poter dimostrare di aver rispettato il predetto obbligo di informazione.
Il Dott. Pennesi ha evidenziato infine che solo in presenza di dipendenti condominiali è obbligatoria la predisposizione del documento per ridurre i rischi da interferenze (DUVRI) in occasione di interventi connessi a contratti di appalto, d’opera o di somministrazione.
La presente informativa a favore dell’amministratore è finalizzata ad evidenziare la presenza di numerose incertezze interpretative che ancora sussistono nonostante l’evidente opportunità di assicurare comunque la massima sicurezza negli stabili gestiti.
Giova infine considerare che, al fine di evitare possibile contenzioso in sede di approvazione di spese che alcuni organismi rappresentativi della proprietà ritengono non dovute, è consigliabile che l’amministratore si faccia carico di una preventiva sensibilizzazione dell’assemblea affinchè, nel solo interesse del condominio siano adottate tutte le cautele opportune, compresa la valutazione dei rischi, anche in assenza di espresse previsioni del relativo obbligo.
Ad ogni buon fine il Centro Studi Nazionale ritiene che, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, sia applicabile il relativo art. 26 , con conseguente obbligo di verificare la regolarità delle imprese alle quali vengono affidate opere in appalto. Tale adempimento sarà poi da completare con la successiva informazione degli appaltatori e/o dei lavoratori dipendenti secondo le modalità che risulteranno dovute ad avvenuto chiarimento ufficiale delle citate incertezze interpretative.
L’osservanza del disposto del citato art. 26 potrà essere attuato utilizzando l’allegata lettera da inoltrare all’appaltatore al fine di integrare l’archivio documentale, avendo cura di procedere al relativo aggiornamento quanto meno ad ogni sottoscrizione o rinnovo contrattuale.
Allegato:
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